Accertamento – Il raggiungimento dello scopo dell’atto non impedisce la decadenza dal potere impositivo

Per quanto riguarda i provvedimenti impositivi, la nullità della notificazione può essere sanata relativamente al conseguimento della finalità dell’atto di portare a conoscenza del destinatario i termini della pretesa tributaria e consentirgli, così, un’adeguata difesa, ma non mai nel senso di attribuire ex tunc validità a un intempestivo atto di esercizio del potere di accertamento, salvo che il conseguimento dello scopo avvenga entro il termine previsto dalle singole leggi d’imposta per l’esercizio di tale potere. A conferma il suddetto orientamento è la Cassazione con ordinanza 24 agosto 2018, n. 21071.

 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI:
Conformi: Cass. sez. Unite n. 19854/2004

Cass. sez. V, n. 2272/2011

Cass. sez. V, n. 10445/2011

Cass. sez. V, n. 12007/2011

Cass. sez. V, n. 1088/2013

Cass. sez. V, n. 654/2014

Cass. sez. V, n. 8374/2015

Difformi: Non si rinvengono precedenti

La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello dell’Amministrazione Finanziaria avverso la sentenza di prime cure avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni per IVA relativo all’anno di imposta 2001.

Con tal atto l’Erario recuperava la differenza di imposta IVA tra quella agevolata del 4% concessa al momento dell’acquisto dell’immobile per cui è causa e quella del 10% (in misura ordinaria) dovuta a seguito del mancato trasferimento della residenza da parte delle ricorrenti nell’immobile acquistato con il beneficio in argomento, oltre a irrogare le sanzioni di legge.

Avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’avvocatura dello Stato per conto dell’Agenzia delle Entrate affidato a un unico motivo.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, osserva quanto segue.

E’ documentalmente provato come, medio tempore, tra gli adempimenti della notifica posti in essere dal messo notificatore e il perfezionamento della stessa, con la ricezione della raccomandata da parte delle contribuenti sia intervenuta la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento, decadenza che è stata puntualmente eccepita dalle controricorrenti.

Si deve, quindi, affrontare il problema dell’operatività della sanatoria in relazione alla decadenza dall’esercizio dei potere di accertamento.

Secondo le Sezioni Unite, l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo nel caso di impugnazione dell’atto la cui notificazione sia affetta da nullità significa che, se il contribuente mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell’atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, lo stesso contribuente non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento. A diverse conclusioni deve, peraltro, pervenirsi se la sanatoria, costituita dalla proposizione del ricorso alle commissioni sia intervenuta quando il termine per l’esercizio del potere di accertamento è scaduto. In tale ipotesi, infatti, il meccanismo della sanatoria deve essere combinato con quello, indefettibile, della decadenza dall’esercizio del potere, per cui la sanatoria può verificarsi solo se avvenuta prima del decorso del termine di decadenza.

Vi è da rilevare, infatti, che la notificazione costituisce un elemento essenziale della fattispecie necessaria per evitare la decadenza dell’amministrazione.

In altri termini, dall’esercizio del diritto di difesa mediante proposizione del ricorso non può mai derivare una convalida ex tunc di un atto imperfetto, di per sé inidoneo ad evitare la decadenza.

Nei casi in cui la legge pone limiti temporali all’esercizio di poteri amministrativi, per quanto riguarda i provvedimenti impositivi come quello in esame, la nullità della notificazione può essere sanata relativamente al conseguimento della finalità dell’atto di portare a conoscenza del destinatario i termini della pretesa tributaria e consentirgli, così, un’adeguata difesa, ma non mai nel senso di attribuire ex tunc validità a un intempestivo atto di esercizio del potere di accertamento, salvo che il conseguimento dello scopo avvenga entro il termine previsto dalle singole leggi d’imposta per l’esercizio di tale potere.

Si tratta, pertanto, di una forma di efficacia sanante del vizio di quel procedimento, per così dire, a formazione progressiva o comunque complessa (il procedimento di notifica) che produce effetti sananti, rimuovendo il vizio relativo al procedimento di notifica ma restando esterno, quindi, senza operare alcun intervento di emenda, rispetto al potere di accertamento che in quanto previsto sottoposto a termini di decadenza non può che estinguersi se non esercitato correttamente nei termini.

Esito del ricorso:

Rigetto

Cassazione civile, sez. V, ordinanza 24 agosto 2018, n. 21071

Art. 156 c.p.c.

Art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600