Credito prescritto per ritardata notifica della cartella? Equitalia deve risarcire i danni
Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi da parte dell’agente della riscossione – tra i quali la tempestiva notifica della cartella esattoriale – è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all’estinzione per prescrizione e, dunque, anche l’assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell’art. 1710 c.c., nell’ambito della responsabilità del concessionario incaricato. E quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 26 ottobre 2018, n. 27218.
La Corte d’Appello di Roma ha respinto il gravame proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forenseavverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto l’azione di accertamento dell’intervenuta prescrizione del credito previdenziale, inerente contribuzione degli anni 1997, 1999 e degli anni dal 2000 al 2003, proposta dall’avv. R.C.
Al contempo la Corte, previa affermazione della sussistenza della giurisdizione ordinaria in luogo di quella della Corte dei Conti, ha respinto nel merito la domanda con cui la Cassa aveva chiesto che Equitalia s.p.a., quale concessionaria della riscossione, fosse condannata, in caso di accertamento di ritardi o irregolarità nell’azione esattoriale, al risarcimento del danno in favore dell’ente previdenziale. La Corte sosteneva in proposito che l’interruzione della prescrizione fosse onere dell’ente creditore, che non poteva quindi imputare al concessionario la relativa mancanza.
La Cassa ha proposto ricorso per cassazione.
La Suprema Corte, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno osservato che l’affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa e, per altro verso, assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell’esecuzione forzata speciale.
Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all’estinzione per prescrizione e dunque anche l’assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell’art. 1710 c.c., nell’ambito della responsabilità del concessionario incaricato.
Non potendosi in alcun modo dubitare che gli atti posti in essere dal mandatario, rappresentante ex lege, rispetto alla riscossione del credito, siano idonei al perseguimento degli effetti di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c.
Non può, pertanto, affermarsi a priori, come ha fatto la Corte territoriale, che il determinarsi, dopo l’affidamento in riscossione, della prescrizione non possa essere addebitata ad Equitalia e che solo il titolare del credito possa ritenersi legittimato ad interrompere il relativo termine.
Semmai il giudice del rinvio potrà valutare, ricostruendo in toto la vicenda, inerente all’incarico di riscossione, se ricorrano o meno elementi di colpa concorrente, rilevanti ex , in capo all’ente mandante.
In definitiva l’accoglimento del terzo motivo comporta la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per la nuova disamina di merito relativamente all’azione di responsabilità proposta dalla Cassa, in ragione del maturare della prescrizione dei crediti, verso il concessionario della riscossione.
Esito del ricorso:
Cassa, con rinvio, la sentenza n. 8483/2012 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 27 novembre 2012
Riferimenti normativi:
- 20 settembre 1980, n. 576, art. 18, comma 5,seconda parte, in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Cassazione civile, sez. lav., sentenza 26 ottobre 2018, n. 27218