Decreto fiscale In G.U. il DL 119/2018: via alla “pace fiscale” e all’integrazione speciale delle dichiarazioni

Nella giornata di ieri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 23.10.2018 n. 119, contenente “disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”. Tra le novità di maggior rilievo, viene prevista la “dichiarazione integrativa speciale”, ovvero la possibilità di sanare maggiori imponibili fino ad un importo complessivo di 100.000 euro per ogni annualità aperta (fino al 2016), con versamento di una imposta “flat” del 20%. Sono previste poi la “rottamazione ter” e la definizione agevolata di processi verbali di constatazione, avvisi di accertamento, carichi affidati alla riscossione e liti pendenti in commissione tributaria e fino alla Cassazione. In generale si tratterà di procedure attivabili nel 2019, con apposite dichiarazioni di adesione e con pagamento delle sole imposte. Previsto anche lo stralcio dei debiti fino a mille euro, per le annualità dal 2000 al 2010. Il decreto contiene poi la riduzione delle sanzioni nella fase di avvio della fatturazione elettronica e alcune semplificazioni. Introduce infine l’obbligo del processo tributario in via telematica a far tempo dai ricorsi notificati dal 1.7.2019. Nei prossimi 60 giorni potrebbero essere apportate ulteriori correzioni, durante la conversione in legge.

Sintesi delle disposizioni in materia di “pacificazione fiscale”

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

(art. 1)

Il contribuente potrà definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, versando le sole imposte, senza sanzioni e interessi, purché non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio, per regolarizzare le violazioni in materia di:

– imposte sui redditi e relative addizionali,

– contributi previdenziali e ritenute,

– imposte sostitutive,

– Irap,

– Ivie e Ivafe,

– Iva.

Apposita dichiarazione dovrà essere presentata entro il31/5/2019.

Il versamento potrà avvenire in un massimo di venti rate trimestrali (5 anni).

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

(art. 2)

Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, potranno essere definiti con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine per il ricorso che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Il versamento potrà avvenire in un massimo di venti rate trimestrali (5 anni).

Sono esclusi gli atti emessi nell’ambito della procedura di voluntary disclosure.

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione

(art. 3)

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017, potranno essere estinti senza sanzioni e somme aggiuntive, in unica soluzione entro il 31.7.2019 o in un massimo di dieci rate alle scadenze 31.7 e 30.11 a partire dal 2019.

L’agente della riscossione fornirà ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

La dichiarazione di definizione dovrà essere presentata entro il 30/4/2019.

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

(art. 4)

I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2010, saranno automaticamente annullati.
Definizione agevolata delle controversie tributarie

(art.6)

Le controversie tributarie contro l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in cassazione) potranno essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

L’importo è ridotto al:

– 50% se l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in primo grado;

– 20% se l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in secondo grado.

In caso di liti sulle sole sanzioni, la definizione avverrà con il pagamento del 40% del valore (percentuale ridotta al 15% in caso di soccombenza dell’Agenzia).

Apposita domanda dovrà essere presentata entro il 31.5.2019.

Il versamento, se l’importo dovuto è maggiore di 1000 euro, potrà avvenire in un massimo di venti rate trimestrali (5 anni).

La definizione non darà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Dichiarazione integrativa speciale

(art.9)

Fino al 31.5.2019 i contribuenti potranno correggere errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017 (fino all’anno di imposta 2016, per i soggetti con “anno solare”).

L’integrazione degli imponibili sarà ammessa nel limite complessivo di 100.000 euro (non per singola imposta come nella prima versione del DL) per periodo di imposta e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato.

Per chi ha dichiarato un imponibile inferiore a euro 100.000, sarà comunque possibile integrare fino all’importo di euro 30.000.

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applicherà, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

– un’imposta sostitutiva del 20% (in caso di imposte sui redditi, contributi previdenziali, imposte sostitutive, irap e ritenute);

– l’aliquota media per l’Iva (rapporto tra IVA sulle operazioni imponibili e volume d’affari dichiarato). Se non è possibile determinare l’aliquota media, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.

I contribuenti a tal fine dovranno inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle entrate, per uno o più periodi di imposta per i quali non siano scaduti i termini di accertamento.

Non sarà possibile l’integrazione al quadro RW.

Il versamento di quanto dovuto potrà avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2019 oppure in un massimo di dieci rate trimestrali (30 mesi) a partire dal 30.9.2019.

Le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e altri aspetti operativi saranno disciplinati da apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Disposizioni in materia di “semplificazione fiscale” e “innovazione del processo tributario”

Fatturazione elettronica

(artt. 10-11-12)

Resta ferma l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica dal 1.1.2019.

Per il primo semestre 2019 le sanzioni:

– non si applicano se la fattura elettronica è emessa entro il termine per la liquidazione Iva di periodo;

– si applicano con riduzione dell’80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine per la liquidazione Iva del periodo successivo.

Dal 1.7.2019 è possibile emettere le fatture entro 10 giorni dalla data dell’operazione alla quale si riferiscono; le fatture dovranno essere poi annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro emissione.

Trasmissione dei corrispettivi

(art. 17)

Viene introdotto un nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (obbligo che affiancherà quello, già previsto, della fattura elettronica). La trasmissione telematica sarà obbligatoria:

– dal 1.7.2019 per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;

– dal 1.1.2020 per gli altri.

Verrà meno l’obbligo di tenuta dei registri e la conservazione delle fatture e degli scontrini.

Processo tributario telematico

(art.16)

Diventerà obbligatorio il processo tributario telematico, oggi facoltativo.

Le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1.7.2019.

Queste le novità previste dal Decreto Legge, salvo eventuali modifiche durante l’iter di conversione in legge, entro i prossimi sessanta giorni.

D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, in G.U. n. 247 del 23-10-2018