Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Viola la CEDU negare il cambio del nome ad un transessuale prima dell’intervento chirurgico

Pronunciandosi su un caso “italiano” in cui si discuteva della legittimità della decisione dell’autorità amministrativa (Prefetto) di autorizzare un transessuale dall’aspetto femminile a cambiare il suo nome maschile, in quanto nessun provvedimento giudiziario irrevocabile era intervenuto a confermare il mutamento di “sesso”, la Corte EDU ha riconosciuto la violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani. Nel maggio 2001 il tribunale di Roma aveva autorizzato S.V. a sottoporsi a trattamento chirurgico per il cambiamento di sesso.

Tuttavia, secondo la legislazione in vigore allora, questi non poteva cambiare il nome fino a quando il giudice non avesse confermato l’avvenuta esecuzione dell’intervento chirurgico ed emesso una sentenza irrevocabile con cui accertava l’avvenuto cambiamento di sesso, cosa avvenuta il 10 ottobre 2003. La Corte di Strasburgo ha ritenuto che la questione in esame rientrasse interamente nell’ambito del diritto al rispetto della vita privata. Ha precisato che l’impossibilità di S.V. di ottenere il cambiamento del proprio nome per oltre 2 anni e mezzo, a causa del fatto che la procedura di mutamento di sesso non era stata completata a seguito del rinvio dell’intervento chirurgico per il cambio di sesso, costituiva un’omissione dallo Stato di adempiere al suo obbligo positivo di assicurare il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata. Dal punto di vista della Corte EDU, la natura rigida della procedura giudiziaria richiesta per il riconoscimento dell’identità sessuale ai soggetti transessuali, come allora in vigore, avevano lasciato S.V. – il cui aspetto fisico e la cui identità sociale erano stati femminili per lungo tempo– per un periodo irragionevole in una posizione anomala tale da generare un senso di vulnerabilità, umiliazione e ansia. Infine, la Corte EDU ha osservato che la legislazione era stata modificata nel 2011, non essendo più richiesta la pronuncia di una seconda sentenza ed essendo oggi previsto che le annotazioni sul registro dello stato civile possono essere ordinate dal giudice con la stessa sentenza che autorizza l’intervento chirurgico per il cambiamento di sesso.

Il caso

Il caso, deciso l’11 ottobre u.s., traeva origine da un ricorso (n. 55216/08) contro l’Italia, presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione e.d.u., da S.V., un cittadino italiano nato nel 1965 e residente al lido di Ostia (Italia).

Alla nascita, S.V. era stato iscritto nei registri dello stato civile-stato come maschio e gli era stato dato il nome L. Tuttavia, il ricorrente si presentava, viveva ed era conosciuto nella società come una donna, con il nome S.

Ancora, i suoi colleghi del lavoro lo avevano chiamato con il nome di S. dal 1999 e nella fotografia della sua carta di identità rilasciata nel 2000 il suo aspetto era quello di una donna. Nel 1999 S.V. aveva iniziato un trattamento con ormoni femminili come prescritto dal protocollo medico – chirurgico per il processo di mutamento di sesso. Nel 2001 il tribunale di Roma aveva autorizzato il ricorrente a sottoporsi ad intervento chirurgico per il cambiamento di sesso. Nel 2001, mentre era in attesa dell’operazione, S.V. aveva fatto istanza al prefetto di Roma per ottenere il cambiamento del nome, in considerazione del suo aspetto fisico, osservando che il fatto che i suoi documenti di identità riportavano il nome di un uomo costituiva una fonte permanente di umiliazione e di imbarazzo. Il prefetto aveva però respinto l’istanza atteso che, in assenza di una sentenza irrevocabile che confermasse il mutamento di sesso (come previsto dalla legge n. 164 del 1982, all’epoca vigente), il nome del ricorrente non poteva essere cambiato. Di conseguenza, S.V. avrebbe dovuto attendere fino a quando il tribunale non avesse confermato che l’intervento chirurgico, eseguito il 3 febbraio 2003, era stato eseguito ed avesse quindi pronunciato una sentenza definitiva sulla sua identità sessuale. A seguito della sentenza del tribunale di Roma del 10 ottobre 2003, l’amministrazione comunale di Savona aveva quindi provveduto a cambiare l’identità sessuale e il nome di S.V.

Il ricorso e le norme violate

Invocando in particolare l’articolo 8(diritto al rispetto della vita privata e familiare) e sull’articolo 14 (divieto di discriminazione), S.V. si era lamentato del rifiuto del prefetto di accogliere la sua istanza di cambiamento del nome, in quanto ancora non aveva subito l’intervento chirurgico e non era stata pronunciata la sentenza definitiva che attestasse l’esecuzione dell’intervento e il definitivo mutamento dell’identità sessuale.

Il ricorso veniva depositato alla Corte europea dei diritti dell’uomo il 13 novembre 2008.

La decisione della corte di Strasburgo

La Corte di Strasburgo ha osservato che il caso concerneva l’impossibilità per un soggetto transessuale di ottenere il cambiamento del nome prima di completare il processo di trasformazione dell’identità sessuale attraverso un intervento chirurgico ad hoc. Quanto sopra ricadeva interamente nell’ambito del diritto al rispetto della vita privata tutelato dall’articolo 8 della Convenzione EDU, senz’altro applicabile.

La Corte ha poi rilevato che il 10 maggio 2001 il tribunale di Roma aveva autorizzato S.V. a sottoporsi all’intervento chirurgico. Tuttavia, S.V. aveva non potuto cambiare il suo nome fino a quando il tribunale non avesse confermato che l’intervento chirurgico era stato eseguito e pronunciato una sentenza definitiva che accertava la sua nuova identità sessuale, cosa che era intervenuta il 10 ottobre 2003.

La Corte EDU non ha posto in dubbio la scelta operata dalla legge italiana di affidare le decisioni relative ai cambiamenti dello stato civile che interessano le persone transessuali all’autorità giudiziaria piuttosto che a quella amministrativa. Inoltre, ha del tutto accettato che il principio del carattere inalienabile dello stato civile, il contenuto e l’affidabilità dei registri dello stato civile e, più in generale, l’esigenza di certezza giuridica, erano nell’interesse pubblico e giustificavano le rigorose procedure tese, in particolare, a verificare le reali motivazioni delle richieste di cambiamento di sesso.

Tuttavia, ha rilevato che il rigetto della richiesta di S.V. era stato basato su motivi puramente formali, e non aveva tenuto conto della situazione particolare del ricorrente. Quindi, le autorità non avevano considerato il fatto che S.V. aveva intrapreso un processo di cambiamento della sua identità sessuale ormai da anni e che il suo aspetto e la sua identità fisica, da un punto di vista sociale, da lungo tempo erano state quelle di una donna. In tali circostanze, la Corte EDU non ha compreso quali ragioni di interesse pubblico avrebbero potuto giustificare un ritardo eccessivo di circa 2 anni e mezzo nel disporre la correzione del nome sui documenti ufficiali di S.V. adattandola alla realtà della sua situazione, che era già stata riconosciuta dal tribunale di Roma nella sua sentenza del 10 maggio 2001. Quindi, la natura rigida della procedura giudiziaria per il riconoscimento della nuova identità sessuale alle persone transessuali, per come in vigore all’epoca dei fatti, aveva lasciato S.V. per un periodo di tempo irragionevole in una posizione anomala, suscettibile di generare un senso di vulnerabilità, di umiliazione e di ansia. A tale riguardo la Corte ha richiamato la raccomandazione CM/Rec (2010) 5 sulle misure per combattere la discriminazione per motivi di identità di genere o di orientamento sessuale, in cui il Comitato dei ministri aveva invitato gli Stati a rendere possibile il cambiamento del nome e del genere sessuale nei documenti ufficiali con modalità rapide, trasparenti ed accessibili.

Conseguentemente, la Corte ha ritenuto che l’impossibilità di S.V. di ottenere il cambiamento del proprio nome per un periodo di 2 anno e mezzo, in quanto il processo di mutamento dell’identità sessuale non era stato completato dall’intervento chirurgico finalizzato al cambiamento di sesso, rappresentava nelle circostanze del caso concreto una violazione da parte dello Stato per inadempimento dell’obbligo positivo di garantire il rispetto del diritto del ricorrente della sua vita privata. Quindi, c’era stata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione EDU.

Infine, la corte ha osservato che il decreto legislativo n. 150 del 2011 aveva modificato la legge n. 164 di 1982. Di conseguenza, oggi una seconda sentenza non è più richiesta onde confermare la nuova identità sessuale alle persone che si sono sottoposte ad intervento chirurgico e, inoltre, le annotazioni sui registri dello stato civile possono adesso essere ordinate dal giudice nella sentenza che autorizza l’intervento chirurgico. Per quanto, infine, concerne l’equa soddisfazione prevista dall’art. 41, la Corte EDU ha ritenuto che l’accertamento della violazione costituisse in sé un sufficiente ristoro per il danno non patrimoniale subito S.V., accordando dunque al ricorrente le sole spese ed i costi sostenuti per il giudizio, condannando l’Italia a corrispondergli la somma di 2.500 euro.

I precedenti ed i possibili impatti pratico-operativi

La questione affrontata dalla Corte di Strasburgo attiene al tema del diritto delle persone transessuali di ottenere, da un punto di vista giuridico, il riconoscimento della loro identità sessuale, una volta intrapresa la scelta di sottoporsi ad intervento chirurgico per ottenere il mutamento di sesso. La sentenza assume particolare importanza, anche se è relativa ad una decisione antecedente alle modiche normative, introdotte nel 2011, che hanno profondamente innovato la materia. Ma andiamo con ordine. Il vecchio testo della L. 164/1982 assoggettava le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ad un rito camerale a struttura bifasica: prima un procedimento volto all’autorizzazione dell’adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali, ove fosse necessario, e poi un secondo procedimento per la rettificazione degli atti dello stato civile. Recitava l’ormai abrogato art. 3: “Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio”. Tale formulazione della norma previgente rifletteva evidentemente la vecchia opinione secondo cui la pronuncia giudiziale di rettificazione di sesso presupponeva l’effettuazione dell’intervento chirurgico: intervento di cui, perciò, occorreva dapprima autorizzare l’esecuzione, ed in seguito accertare l’avvenuta effettuazione. La norma nella sua nuova formulazione (D.lgs. 150/2011) non richiede più la verifica dell’avvenuta effettuazione del trattamento chirurgico eventualmente autorizzato. Ciò riflette la più moderna visione del legislatore e degli interpreti, che non considera più l’intervento chirurgico come un presupposto necessario della pronuncia giudiziale di rettificazione di sesso, ma come un trattamento terapeutico particolarmente pervasivo, destinato a migliorare la condizione psicofisica della persona che lo richiede, e che quindi va (o non va) autorizzato esclusivamente in funzione di tale scopo appunto terapeutico. Il procedimento introdotto dal D.lgs. 150/2011 è dunque quello ordinario a cognizione piena, e, coerentemente alla nuova struttura processuale unitaria e non più bifasica, diversamente dal passato, non prevede più, per la pronuncia di rettificazione di attribuzione di sesso, il previo accertamento, da parte del Tribunale, della effettuazione del trattamento autorizzato. Recita infatti il vigente art. 31 D.lgs. 150/2011: “Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 aprile 1892, n.164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (Omissis) Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3”.

A tale risultato si è pervenuti, peraltro, grazie all’esegesi giurisprudenziale. La soluzione legislativa, infatti, era già stata riconosciuta da tempo da vari giudici di merito (Tribunale di Roma 31.5.2013 n. 271; Tribunale Roma 6.8.2013 n. 374; Tribunale di Roma 11.2.2014 n. 32; Tribunale di Rovereto 3.5.2013 n.194; Tribunale di Siena 12.6.2013 n. 412), ed era stata seguita anche dalla Corte di cassazione con sentenza 20.07.2015 n. 15138 e avvalorata dalla Corte costituzionale con sentenza 5.11.2015 n. 221. Sicché laddove la norma disponeva che il Tribunale autorizzasse l’intervento chirurgico ove necessario, i giudici – precorrendo l’attuale modifica legislativa – avevano interpretato la norma all’epoca vigente ritenendo che ove la legge richiedeva di verificare che l’operazione richiesta dalla persona interessata occorresse ad assicurarle uno stabile equilibrio psicofisico, non postulasse però né la necessità dell’adeguamento dei caratteri sessuali mediante l’operazione chirurgica, né che il Tribunale verificasse l’avvenuta esecuzione dell’intervento autorizzato in funzione di garanzia del diritto alla salute della persona. La Suprema Corte in particolare aveva statuito che, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU dell’art. 1 L. 1982/164 e del successivo art. 3 della medesima legge, ora art. 31 comma 4 D.lgs. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non era obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venisse accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall’individuo. La Corte costituzionale aveva poi definitivamente chiarito che “la legge ha escluso la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali” e aveva affermato che era invece necessario “un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.

Quanto sopra, come anticipato, era stato possibile grazie all’interpretazione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Tra i precedenti più recenti, in particolare, richiamati dalla Corte EDU si segnala il caso A.P., Garçon e Nicot c. Francia del 6 aprile 2017 (nn. 79885/12, 52471/13 e 52596/13), riguardante tre persone transgender di nazionalità francese che volevano cambiare il riferimento al proprio sesso e nome sul certificato di nascita e che si erano scontrati con il rifiuto dei tribunali francesi. La legge francese, similmente a quella italiana in vigore sino al 2011, subordinava, infatti, la rettifica del sesso all’effettuazione dell’operazione di cambio del sesso, ma per i ricorrenti questa richiesta, umiliante e comportante un’elevata probabilità di sterilità, violava i loro diritti alla vita privata e all’integrità fisica (art. 8 Cedu ). In quel caso, al pari di quello oggi esaminato, la Corte Edu aveva confermato il divieto di sottoporre la persona all’operazione di sterilizzazione per la rettifica degli atti dello stato civile, in quanto riteneva che riconoscere l’identità di genere delle persone transgender solo in caso di compimento di un’operazione o un trattamento di sterilizzazione, a cui non si vuole essere sottoposti, significava subordinare l’esercizio del diritto alla rinuncia al pieno esercizio del diritto al rispetto della integrità fisica. Richiedere l’irreversibilità della trasformazione integra una violazione da parte dello Stato al suo obbligo positivo di garantire il diritto al rispetto della vita privata. La Corte ritenne pertanto sussistere sotto questo profilo la violazione dell’art. 8 Cedu .

Parimenti significativo anche perché citato dalla sentenza qui commentata, è il caso Hämäläinen c. Finlandia [GC] del 16 luglio 2014 (n. 37359/09), in cui invece la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha negato che la conversione forzata del matrimonio in una partnership civile, a seguito del mutamento di identità di genere di uno dei due coniugi e a fronte di un regime di diritti sostanzialmente comparabile, possa determinare una violazione della Convenzione.

In particolare la Hämäläinen alla nascita era stata classificata di sesso maschile e, pur sentendosi donna, aveva deciso di sopportare lo status quo (§10). Nel 1996 aveva contratto regolarmente matrimonio e nel 2002 la coppia aveva avuto una figlia.A causa dell’acuirsi del proprio malessere e a seguito di consulti con medici e specialisti (§11) la ricorrente aveva, infine, deciso di intraprendere le operazioni necessarie per una riassegnazione di genere. La legge finlandese non prevede la possibilità di matrimonio tra persone dello stesso sesso; in base al Finnish Act on Confirmation of the Gender of a Transsexual Act, laddove la persona transgenere sia coniugata, ai fini del pieno riconoscimento giuridico della nuova identità di genere (§14), vi sono due opzioni: in caso di consenso del coniuge al mantenimento della relazione, il matrimonio è automaticamente convertito in un’unione civile e la parte transgenere è pienamente confermata nella sua nuova identità; in caso di diniego del coniuge, il soggetto transgenere può comunque ottenere il pieno riconoscimento giuridico della mutata identità di genere avviando una procedura di divorzio. Nel caso di specie, la moglie aveva più volte ribadito la volontà di stare vicino al coniuge ed entrambi avevano manifestato chiaramente di non voler assolutamente interrompere il vincolo matrimoniale, né commutandolo in partnership né intraprendendo la soluzione del di divorzio (§15). Avendo esaurito le vie di ricorso interne, senza successo, la Hämäläinen aveva presentato ricorso presso la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, lamentando una violazione degli artt.81214 della Convenzione. Il 13 novembre 2012 la Quarta sezione della Corte aveva respinto, all’unanimità, il ricorso. Di conseguenza la Hämäläinen aveva chiesto che il caso venisse riferito alla Grande Camera, sperando in un rovesciamento del giudizio. Ma in questo caso la decisione è stata confermata dalla Grande Camera.

Infine, si segnala, sempre richiamato dalla Corte EDU, il caso Henry Kismoun c. Francia del 5 dicembre 2013 (n. 32265/10), in cui la Corte riconobbe la violazione dell’art. 8 del rifiuto del cambiamento del nome di famiglia al fine di portare un nome unico. Il ricorrente veniva registrato allo stato civile con il cognome della madre, Henry. Possiede la doppia cittadinanza, algerina da parte di padre e francese da parte di madre, oggi entrambi deceduti. All’età di tre anni veniva abbandonato dalla madre, come il fratello e la sorella. Il padre li prendeva con sé e nel 1961 li portava a vivere in Algeria. Il ricorrente è stato sempre chiamato Kismoun dal padre, dalla famiglia e dagli amici. Con questo cognome frequentava la scuola in Algeria dal 1963 al 1970 e prestava il servizio militare nel medesimo paese dal 1975 al 1977. Con questo cognome è peraltro registrato allo stato civile algerino. Nel 1977 il ricorrente tentava di riprendere i contatti con la madre tramite il consolato di Francia ad Algeri, dal quale apprendeva che la medesima rifiutava di mettersi in contatto con lui. In tale occasione apprendeva altresì di essere registrato allo stato civile in Francia con il nome di Christian Henry e non di Chérif Kismoun, come in Algeria. Il ricorrente avviava le pratiche necessarie per porre fine a tale situazione. Ma i suoi ricorsi non andavano a buon fine, incluso il ricorso dinanzi al Guardasigilli che, con decisione del dicembre 2003, respingeva la domanda.

Sul punto, la Corte ha premesso che il problema della scelta o del cambiamento del cognome o del nome delle persone fisiche rientra nel campo di applicazione della citata norma, dal momento che cognome e nome riguardano la vita privata e familiare dell’individuo. La decisione del Guardasigilli consiste nel rigetto della domanda di sostituire un nome, che era perfettamente conforme all’identificazione del ricorrente secondo il diritto francese, con un nome molto differente. La presente causa rientra quindi nel campo degli obblighi positivi dello Stato. Il Guardasigilli ha basato in parte la sua decisione sulla mancanza della prova del disinteresse della madre del ricorrente, in relazione alla domanda avanzata da quest’ultimo di abbandonare il cognome Henry. Ma non è stata in alcun modo esaminata la motivazione specifica con la quale il ricorrente chiedeva di sostituirlo con il cognome Kismoun.

Gli è stato semplicemente risposto che l’uso che il medesimo avrebbe potuto fare di tale cognome, indicato come quello delle sue origini, non era sufficientemente costitutivo dell’interesse legittimo richiesto. In seguito, i giudici nazionali non hanno mai spiegato in che modo la domanda del ricorrente, che conteneva motivazioni personali ed individuali pertinenti ai fini dell’esame della fondatezza di un motivo affettivo, si ponesse in contrasto con un imperativo di ordine pubblico. La giustificazione addotta dal Guardasigilli in relazione al cognome Henry non costituiva una risposta esauriente alla domanda del ricorrente, non prendendo in nessuna considerazione il fatto che questi tentasse di portare un unico nome. In effetti, il ricorrente chiedeva alle autorità nazionali il riconoscimento dell’identità costruita in Algeria, dal momento che il cognome Kismoun era uno dei più importanti elementi di tale identità. Egli auspicava che gli fosse attribuito un solo nome, quello utilizzato dall’infanzia, al fine di evitare i disguidi legati al fatto che lo stato civile francese e lo stato civile algerino l’avessero registrato con due identità diverse. Il nome, in quanto principale elemento di individuazione di una persona in seno alla società, appartiene al “nocciolo duro” delle considerazioni in materia di diritto al rispetto della vita privata e familiare. La Corte sottolinea altresì, al pari della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’importanza per una persona di avere un unico nome. È giocoforza constatare che dalla motivazione delle decisioni, con le quali le autorità nazionali hanno respinto la domanda del ricorrente, si evince che queste non hanno tenuto conto dell’aspetto identitario della domanda ed hanno quindi omesso di effettuare un bilanciamento tra l’interesse pubblico in gioco e l’interesse fondamentale del ricorrente. In queste condizioni, il processo decisionale relativo alla domanda di cambiamento del nome non aveva accordato agli interessi del ricorrente la protezione prevista dall’articolo 8 della Convenzione.

Esito del ricorso:

Accolto

Precedenti giurisprudenziali:

Corte e.d.u. Henry Kismoun c. Francia, 5 dicembre 2013

Corte e.d.u. Hämäläinen c. Finlandia [GC], 16 luglio 2014

Corte e.d.u. A.P., Garçon e Nicot c. Francia, 6 aprile 2017

Riferimenti normativi:

Convenzione e.d.u., art. 8

Corte europea diritti dell’uomo, sez. I, sentenza 11 ottobre 2018, n. 55216/08