Licenziamento del dirigente: è illegittimo se la società non prova il calo del fatturato

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ricondotto a ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al Giudice il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’effettività delle ragioni che giustificano l’operazione dì riassetto, tra le quali, ad esempio, la diminuzione del fatturato (Cass. Civ., Sez. Lav., 4 dicembre 2018, n. 31318).

 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi Cass. Civ., Sez. Lav., 14 maggio 2012 n. 7474

Cass. Civ., Sez. Lav., 7 dicembre 2016 n. 25201

Difformi Non si rinvengono precedenti

Il Tribunale di Ancona, in parziale accoglimento del ricorso proposto da S.T., dirigente del settore marketing della s.r.l. R., aveva dichiarato non assistito da giustificatezza il licenziamento intimato alla predetta in data 30.1.2012 e, per l’effetto, aveva condannato la società a corrispondere alla dirigente l’indennità supplementare dirigenziale nella misura minima di dieci mensilità, pari ad € 110,833,30, nonché al pagamento delle differenza di € 8.666,66 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso e la somma di € 1.280,57 per ferie non godute per tre giornate, oltre accessori di legge.

La Corte di appello di Ancona, respinto il gravame incidentale della T. ed in parziale accoglimento dell’appello principale della società, eliminava la condanna di quest’ultima a pagare alla controparte € 1.280,57 a titolo di ferie non godute, e condannava la T. alla restituzione di quanto ricevuto all’anzidetto titolo in esecuzione della sentenza di primo grado.

Rilevava la Corte che la datrice di lavoro non aveva dimostrato che il licenziamento della dirigente fosse effettivamente giustificato dalla asserita, sopravvenuta, esigenza di riorganizzazione delle competenze dei singoli dipartimenti (nel caso in esame, mediante avocazione al Consiglio di amministrazione delle funzioni pertinenti al marketing), non avendo il datore di lavoro assolto all’onere probatorio, su di lui gravante, della sussistenza delle ragioni addotte a giustificazione della soppressione della figura dirigenziale della direzione del Marketing, ossia la notevole contrazione del livello del fatturato registrato dall’azienda nell’ultimo anno, come risultava evidente dall’ultimo bilancio, essendo i dati contabili prodotti in i giudizio idonei a segnalare, al contrario, una posizione commerciale della società florida, in espansione e comunque ben differente da quella enunciata nella missiva di licenziamento.

Di tale decisione domanda la cassazione la società, affidando l’impugnazione a cinque motivi.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Con particolare riguardo al primo motivo del ricorso principale, i Giudici di legittimità hanno rilevato che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ricondotto a ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice – che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. – il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’effettività delle ragioni che giustificano l’operazione dì riassetto).

Ciò premesso, a prescindere dalla considerazione che nella lettera dì licenziamento si era fatto riferimento non solo alla esigenza di riduzione dei costi e diminuzione del fatturato, che non sono state ritenute provate in relazione allo stato della società, risultata, al contrario, florida, l’altro motivo enunciato è risultato smentito e quindi pretestuoso e privo di collegamento con la realtà posta a fondamento del recesso, perchè è emerso che un’altra dirigente Koekler era stata addetta al settore marketing e non solo commerciale, diversamente da quanto sostenuto dalla società che aveva giustificato il licenziamento della T., sostenendo che non fosse necessaria la adibizione di dirigenti al settore marketing.

Esito del ricorso

Rigetto

Riferimenti normativi

Art. 3 Legge 15 luglio 1966, n. 604

Art. 1175 c.c.

Art. 1375 c.c.

Cass. Civ., Sez. Lav., 4 dicembre 2018, n. 31318