PIGNORAMENTO IMMOBILIARE CANCELLATO perché la banca non ha dimostrato la consegna del denaro al mutuatario in sede di rogito notarile del contratto di mutuo

Il Tribunale di Teramo con ordinanza del 16.08.2024, in accoglimento delle eccezioni sollevate da questa difesa a tutela del debitore esecutato, ha disposto la cancellazione del pignoramento immobiliare rilevando che, nel caso di specie, il titolo è rappresentato da un contratto di mutuo che, non documenta l’effettiva erogazione delle somme (già avvenuta o contestuale) nella forma di atto pubblico o scrittura provata autenticata. Dunque, prosegue, il dott. Conciatori, il creditore  non dispone un di valido titolo esecutivo, in conformità dell’indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte che esclude l’esistenza di un contratto (reale) di mutuo valido come titolo esecutivo laddove non risulti che “anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l’effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata” (Cass., sez. III, 5921/2023; Sez. III 41791/2021; Sez. III 17194/2015; Sez. I 14/2011;Cass. Sez. III 12007/2024.

Il Giudice dunque ha dichiarato l’estinzione della procedura esecutiva e il debitore ha visto salvare la propria casa.

 

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