La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23783/2024 pubblicata il 4.09.2024 ha accolto il ricorso dell’Avv. Amatucci Alessandra e ha annullato l’ordinanza del Trib. Ascoli Piceno – Giudice Ionta – l’11.12.2020

La vicenda:  in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Ascoli Piceno, dott. R. Ionta, ritenuta l’applicabilità del rito sommario speciale di cui all’articolo 14 del d.lgs. 150/2011, solo all’udienza di precisazione delle conclusioni disponeva  la conversione del rito da ordinario a speciale, e sebbene accogliesse solo parzialmente l’opposizione a decreto ingiuntivo,  compensava totalmente le spese legali.

L’avv. Amatucci Alessandra proponeva ricorso in Cassazione deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 4, comma secondo, d.lgs. 150/2011, dal momento che solo all’udienza di precisione delle conclusioni – e perciò tardivamente – è stata disposta l’applicazione del rito sommario speciale. Con il secondo motivo, l’avv. Amatucci denunciava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il Tribunale compensato le spese di lite, affermando che la domanda era stata accolta per un importo notevolmente inferiore a quello richiesto, mentre la somma liquidata è pari ad oltre il 76% di quella richiesta con il ricorso monitorio.

La decisione: La Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del primo ricorso proposto dall’avv. A. Amatucci, cassava l’ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno l’11.12.2020 e rinviava la causa al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

La Corte ha rilevato infatti che il mutamento del rito disposto solo all’udienza di conclusioni sia causa di nullità della pronuncia, avendo precluso alle parti, che potevano legittimamente confidarvi, la possibilità di ottenere la concessione dei termini dell’art. 190 c.p.c. e di meglio illustrare le rispettive difese mediante lo scambio di comparse e memorie, privandole di una facoltà difensiva, avendo, infine, modificato il regime di impugnabilità della decisione, sostituendo all’appello, mezzo di impugnazione esteso al merito, la ricorribilità in cassazione per i soli vizi di cui all’art. 360 c.p.c., non occorrendo, ai fini dell’ammissibilità della censura, che il ricorrente individuasse lo specifico pregiudizio processuale derivato dalla descritta violazione processuale (cfr. Cass. 186/2018; Cass. s.u. 36596/2021).

 

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