Tribunale di Milano – Sentenza 11156/2024 del 30.12.2024 – sulla revocatoria della cessione di partecipazioni societarie

la vicenda processuale:

Due società, denominate Alfa e Beta, venivano citate in giudizio da Tizio dinanzi al Tribunale di Milano con la richiesta di vedere dichiarate inefficace ex art. 2910 cc  la cessione della partecipazioni societarie avvenuta tra le medesime.

Lo scrivente Avvocato si costituiva in giudizio nell’interesse delle due società Alfa e Beta con la richiesta di rigettare la richiesta di Tizio per insussistenza dei presupposti (assenza dell’eventus damni e della scientia fraudis).

La Sentenza:

il Tribunale di Milano con la sentenza n. 11156/2024, dopo un’approfondita disamina degli elementi costitutivi dell’azione revocatoria e dopo un approfondito esame degli orientamenti della Suprema Corte, in accoglimento delle difese dello scrivente avvocato, ha rigettato la domanda avanzata da Tizio, rilevando “Va ribadito che ciò che rileva, ai fini probatori della presente azione revocatoria, è la prova della specifica volontà di ledere la garanzia patrimoniale di parte attrice, non rilevando la mera volontà di impedire l’esercizio del diritto di opzione né le ulteriori finalità descritte in atti.

Per tutti i motivi evidenziati la prova dello specifico elemento soggettivo (dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito dell’istante) non può ritenersi raggiunto.

La mancata prova dell’elemento psicologico dell’azione revocatoria determina il rigetto della domanda, dovendo ritenersi assorbito l’esame di ogni ulteriore domanda ed eccezione, ivi compresa la sussistenza dell’eventus damni.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91”.

 

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