Tribunale di Urbino – Ordinanza del 25.02.2025 – di Sospensione del Pignoramento Presso Terzi per cancellazione Ruoli Esattoriali ex art. 1 commi 537 e seguenti della Legge 228/2012

la vicenda processuale:

Il sig. Tizio con il patrocinio dello scrivente legale adiva il Tribunale di Urbino al fine di proporre opposizione al pignoramento del conto corrente effettuato dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione, eccependo  la cancellazione dei ruoli per effetto del mancato riscontro da  parte dell’ente impositore nel termine di 220 giorni dell’istanza avanzata ai sensi dell’art. 1 comma 537 L. 228/2012.

L’ordinanza:

Il tribunale di Urbino, dopo aver dichiarato ammissibile l’opposizione avanzata dallo scrivente avvocato alla luce di quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale (n.114/2018), sospendeva il pignoramento del conto corrente subito dal sig. Tizio, sulla base del rilievo che l’istanza del debitore ex art 1 comma 537 e ss della Legge 228/2012 non era stata riscontrata, e che dunque i ruoli esattoriali dovevano considerarsi cancellati ex lege.

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