L’Agenzia delle Entrate non informa correttamente il contribuente? Paga i danni

È tenuta al risarcimento del danno l’Agenzia delle Entrate che, violando gli obblighi di correttezza e collaborazione secondo un canone comportamentale di buona fede, che deve caratterizzare l’attività della pubblica amministrazione, omette di informare il contribuente della necessità di dotarsi di ulteriore documentazione al fine di accedere all’agevolazione richiesta ed evitare le sanzioni per l’omesso versamento dell’imposta ordinaria dovuta. E’ quanto si legge nell’ordinanza 22 settembre 2018, n. 23163 della Cassazione.

P.C. evocava in giudizio davanti al Tribunale di Oristano l’Agenzia delle Entrate lamentando l’illegittimo comportamento tenuto dai responsabili nella violazione degli obblighi di informativa e per aver disatteso il suo legittimo affidamento inducendolo in errore riguardo al regime di tassazione applicabile, chiedendo, pertanto, la condanna dell’Agenzia al risarcimento del danno corrispondente alla somma in relazione alla quale era stata concessa la rateazione del debito tributario.
L’attore aggiungeva che, recatosi presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per registrare una scrittura privata, documentando la propria qualità di coltivatore diretto, attraverso la relativa certificazione Inps, il direttore dell’Agenzia chiedeva all’attore di apporre sulla scrittura privata da registrare una dichiarazione contenente l’indicazione del valore della vendita.
Tuttavia, dopo due mesi, l’attore riceveva l’avviso di liquidazione della maggiore tassazione applicata sulla base del valore dichiarato in calce all’atto, ritenendo non applicabile l’imposta ridotta a tassa fissa.
Sulla base di tali elementi il C. chiedeva il risarcimento del danno determinato dalla condotta omissiva della amministrazione convenuta.
Il Tribunale di Oristano rigettava la domanda risarcitoria rilevando che l’attore non aveva fornito la prova dei requisiti previsti dalla L. n. 604/1954 per il beneficio fiscale in quanto l’atto di compravendita non conteneva la dichiarazione del sottoscrittore di volersi avvalere dell’agevolazione.
Avverso tale decisione proponeva appello P.C.
La Corte d’Appello di Cagliari, in accoglimento dell’impugnazione, condannava l’Agenzia delle Entrate al risarcimento in favore dell’appellante della somma di euro 39.538,43 oltre interessi e spese di lite.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, propone ricorso per cassazione.
La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha osservato che, al momento della registrazione della scrittura privata, il contraente aveva reso palese la qualità di coltivatore diretto e tale circostanza non è contestata, oltre alla mancata conoscenza delle previsioni normative in materia di sgravi fiscali.
La sentenza impugnata rileva che l’amministrazione avrebbe dovuto porre maggiore attenzione al livello di informativa da rendere nei confronti dell’utente, circa gli adempimenti da porre in essere per beneficiare dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa di settore, eventualmente modificando o integrando l’atto con le indicazioni mancanti. La decisione impugnata censura la mancata osservanza da parte dell’Agenzia di un obbligo di informativa verso il contribuente, volto a consentire la conoscenza agevole delle disposizioni vigenti in materia tributaria, al fine di renderlo edotto di ogni elemento idoneo a pregiudicare il riconoscimento del proprio credito.
L’insieme degli elementi evidenziati nella sentenza impugnata riguarda la violazione, da parte dell’Agenzia convenuta, degli obblighi di correttezza e collaborazione secondo un canone comportamentale di buona fede, che deve caratterizzare l’attività della pubblica amministrazione.
La controversia, però, non ha ad oggetto il diritto del contribuente all’agevolazione, ma il diritto ad ottenere un’informazione completa dalla Amministrazione finanziaria.
Questa, non potendo chiedere al contribuente di modificare un atto ormai perfetto, avrebbe potuto informarlo della necessità di dotarsi di ulteriore documentazione (certificato o attestazione provvisoria dell’Ispettorato) al fine di accedere all’agevolazione in oggetto ed evitare le sanzioni per l’omesso versamento dell’imposta ordinaria dovuta.
Al contrario, l’Agenzia ha richiesto al contribuente un dato irrilevante (la dichiarazione sul valore dell’atto) provvedendo a tassarlo in misura agevolata, pur in assenza delle condizioni di legge, ingenerando nel contribuente un affidamento sull’idoneità della documentazione prodromica al beneficio, atteso che l’Agenzia si era accontentata della produzione documentale (in realtà, inidonea), così violando il principio di collaborazione informativa ex art. 6, L. n. 212/2000.
Esito del ricorso:
Inammissibile
Riferimenti normativi:
Art. 6, L. 27 luglio 2000, n. 212
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 22 settembre 2018, n. 23163