Contratti bancari Mutuo e leasing: nulle le clausole di indicizzazione del tasso e rischio cambio
Con sentenza n. 1252 del 26 ottobre 2018, il Tribunale di Udine è tornato ad affrontare la questione della validità delle clausole di indicizzazione del tasso e rischio cambio, contenute nei contratti di mutuo ed in quelli di leasing. Con la pronuncia in esame il Tribunale ha ribadito il proprio costante orientamento secondo cui dette clausole sono da considerarsi nulle per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto ai sensi dell’art. 1346 c.c.
Orientamenti giurisprudenziali | |
Conformi: | Trib. Udine n. 1104/2016,
Trib. Udine n. 650/2017, n. 933/2017, Trib. Udine n. 668/2018; ABF n. 5091/2017, ABF n. 5855/2015, ABF n. 4135/2015 e ABF n. 7727/2014. |
Difformi: | Trib. Milano n. 6520/2017;
Trib. Brescia, Ordinanza del 18 luglio 2016; Corte di Appello Trieste n. 23/2017. |
La fattispecie
Una società contestava innanzi al Tribunale di Udine la validità, per indeterminatezza, della clausola di calcolo degli interessi contenuta in un contratto di leasing immobiliare.
Segnatamente, ad avviso della società, il rapporto di leasing si presentava come un contratto strutturato, poiché contenente una clausola complessa avente le seguenti componenti derivate:
a) l’indicizzazione dei canoni in base al futuro andamento dell’indice Libor CHF 3 mesi; |
b) l’indicizzazione dei canoni in base al futuro andamento del tasso di cambio fra CHF ed Euro. |
Inoltre, parte attrice lamentava di non aver ricevuto neppure il piano di ammortamento del leasing risultando così impossibile avere conoscenza degli elementi necessari per la determinazione del tasso di interesse applicato.
La società chiedeva pertanto che venisse dichiarata la nullità della clausola di indicizzazione suddetta con rideterminazione degli interessi ai sensi dell’art. 117 TUB e conseguente restituzione a suo favore delle somme illegittimamente addebitate.
Si costituiva in giudizio la concedente il leasing la quale, chiedendo la reiezione delle domande dell’attrice, rilevava come: i) nel contratto fossero presenti tutti gli elementi idonei alla determinazione del tasso di interesse applicato; ii) alcuna disposizione normativa imponesse per i contratti di leasing – a differenza dei mutui – di consegnare al cliente il piano di ammortamento.
La decisione
Il Tribunale di Udine, con sentenza n. 1252 del 26 ottobre 2018, pur ricordando che l’indeterminatezza della clausola di indicizzazione è questione giuridica oggetto di un vivace contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda della società attrice.
La mancanza del piano di ammortamento
In primo luogo il Giudice ha rilevato che la convenuta non ha depositato in giudizio il piano di ammortamento del leasing sul presupposto che nessun obbligo le incombesse al riguardo.
Tuttavia, osserva il Tribunale, la principale doglianza dell’attrice muove dal fatto che, in mancanza di un piano di ammortamento, nel caso di tassi di interesse soggetti a plurime variazioni nel corso del rapporto, è impedito all’utilizzatore di conoscere – mediante criteri determinati e prestabiliti – quale sia la quota capitale residua ancora da restituire ad una certa data e quindi di calcolare gli interessi ogni qualvolta il tasso subisca una variazione.
Sicché, ad avviso del giudicante, anche in assenza di un obbligo di legge, la consegna al cliente del piano di ammortamento era indispensabile posto che nella fattispecie il contratto di leasing:
a) non esplicitava la formula del calcolo da utilizzare; |
b) non indicava su quale base temporale era stato costruito il piano di ammortamento originario. |
Ritiene il Tribunale che in mancanza di siffatti elementi sarebbe persino possibile individuare più versioni del piano di ammortamento, risultando lo stesso indeterminabile.
L’indicizzazione del tasso
Aggiunge poi il Giudice che il contratto non riporta il valore oggettivo del parametro di indicizzazione (i.e. il Libor CHF); elemento questo che avrebbe consentito alla società utilizzatrice di conoscere l’entità dello scostamento tra l’indice base concordato e quello effettivo in essere al momento della stipula del contratto.
In conclusione, ritiene il Tribunale di Udine che la clausola in esame non consenta di comprendere quale sia il meccanismo utilizzabile per procedere all’adeguamento periodico del piano di rimborso del capitale finanziato al variare di un indice predeterminato. Sussiste quindi il vizio lamentato dalla società attrice dovendosi ritenere detta clausola nulla ai sensi dell’art. 1346 c.c. essendo l’oggetto della relativa pattuizione indeterminato e comunque indeterminabile.
L’indicizzazione del rischio cambio
Il Giudice prosegue poi il proprio ragionamento ritenendo che dall’accertata nullità della clausola di indicizzazione del tasso derivi la nullità anche della collegata clausola di indicizzazione c.d. rischio cambio.
Osserva, infatti, il Tribunale che il procedimento di calcolo del rischio cambio richiede la previa conoscenza del canone mensile di riferimento, per come calcolato dopo le eventuali variazioni dovute al criterio di indicizzazione del tasso.
Inoltre, aggiunge il giudicante, la clausola di rischio cambio si mostra indeterminata nella parte in cui non precisa a quale quotazione ufficiale del cambio del giorno di scadenza del canone le parti dovranno fare riferimento, pur essendo noto che nel corso della giornata di scadenza si susseguono più quotazioni di una valuta.
Gli effetti della nullità delle clausole di indicizzazione
In conseguenza dell’accertata nullità delle pattuizioni di indicizzazione del tasso e rischio cambio, il Tribunale di Udine, precisa da ultimo di non ritenere applicabile:
a) l’art. 117 TUB, non ricorrendone i presupposti (i.e. mancanza nel contratto di una specifica pattuizione scritta in tema di interessi ovvero clausole contrattuali di rinvio agli usi; |
b) l’art. 1284 c.c. in quanto le nullità rilevate non riguardano la clausola determinativa degli interessi legali al momento della stipula del contratto ma la loro indicizzazione per il futuro che ne rende variabile la misura nel corso dell’esecuzione del contratto. |
Ritiene dunque il Giudice, in parziale accoglimento della domanda della parte attrice, che debbano esserle restituite soltanto le somme dalla stessa versate a titolo di indicizzazione e rischio cambio.
Sulla clausola di indicizzazione del tasso e del rischio cambio
La decisione qui esaminata si pone nel solco di un orientamento giurisprudenziale dello stesso Tribunale di Udine espresso con sentenze Trib. Udine n. 1104/2016, Trib. Udine n. 650/2017, n. 933/2017, Trib. Udine n. 668/2018; nello stesso senso si registrano anche precedenti dell’Arbitrato Bancario Finanziario, Collegio di Coordinamento ABF n. 5091/2017, ABF n. 5855/2015, ABF n. 4135/2015 e ABF n. 7727/2014.
In senso contrario si vedano Trib. Milano n. 6520/2017; Trib. Brescia, Ordinanza del 18 luglio 2016; Corte di Appello Trieste n. 23/2017.
In argomento si segnala anche la pronuncia del 30 aprile 2014, n. 263 della Corte di Giustizia UE, che ha rilevato come “l’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che […] il contratto [di mutuo deve] esporre in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera […] nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche che gliene derivano”. Cfr. anche Corte giustizia UE, 20 settembre 2018, n. 51.