E’ inefficace l’acquisto dall’erede apparente se non c’è buona fede
L’acquisto dall’erede apparente non può esser fatto salvo in relazione all’azione esperita dall’erede vero ex art 533 se chi acquista non deduce e prova che il suo acquisto è avvenuto in buona fede. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, sentenza 6 novembre 2018, n. 28277.
M.S. ebbe a convenire avanti il Tribunale di Milano P.S. – sua zia – e la srl F.V. deducendo che la zia, quale mandataria della madre A.B.i, ebbe a vendere alla srl F.V., il cui legale rappresentate era il marito, la quota indivisa di un terzo di un immobile sito in C., benché detta quota fosse in sua esclusiva titolarità, quale unica erede del padre naturale C.S.
Di conseguenza, l’attrice richiedeva la declaratoria di inopponibilità a sé della sentenza di rettificazione dell’atto di morte del padre – fu cambiata la data del decesso -; la declaratoria di inefficacia del contratto di vendita del suo bene e d’inopponibilità del verbale di conciliazione del 12.2.1994, con il quale la quota citata era attribuita alla nonna B., nonché il ristoro dei danni patiti per la privazione del suo bene ed il rendiconto, da parte della zia P.S., circa la gestione del mandato a vendere conferitogli dalla madre A.B.
Resisteva P.S. contestando la pretesa attorea e svolgendo domanda riconvenzionale tesa al riconoscimento della sua qualità di erede del germano C.S. e della madre A.B., mandato ricevuto dalla madre A.B., poiché ritenuta tardivamente mossa.
Il Tribunale di Milano, ad esito della trattazione, accolse tutte le domande spiegate dall’attrice, eccetto quella di rendiconto, avanzata contro P.S., relativa al mandato ricevuto dalla madre A.B., poiché ritenuta tardivamente mossa.
Interpose appello principale solamente la srl F.V., mentre anche M.S. proponeva gravame incidentale relativamente alla domanda di rendiconto nei riguardi della zia P.S., respinta dal primo Giudice.
Ad esito del procedimento di gravame, la Corte ambrosiana ebbe a rigettare l’appello incidentale di M.S., osservando come la domanda di rendiconto non era correlata ad alcun diritto che la giustificasse e come, al più, l’appellante incidentale doveva esporre domanda di avere i frutti generati dal suo bene nel periodo di gestione da parte della zia quale mandataria di A.B.
La Corte lombarda ebbe, invece, ad accogliere parzialmente l’impugnazione spiegata dalla srl F.V. ritenendo non concorrente, nemmeno in potenza, il pregiudizio per il mancato godimento del proprio bene, rispetto al quale la S. chiedeva il ristoro del danno, mentre rigettò gli altri motivi di gravame.
Avverso la sentenza resa dalla Corte ambrosiana ha proposto impugnazione per cassazione M.S. articolando tre motivi.
Ha resistito con controricorso la srl F.V., che ha pure proposto impugnazione incidentale supportata da quattro motivi.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso principale proposto da M.S., mentre ha rigettato il ricorso incidentale.
In particolare, con la terza ragione di censura la srl F.V. lamenta che la sentenza resa nel 2008 dalla Corte d’Appello di Milano non poteva esser ad essa opposta quale giudicato in quanto il suo acquisto da A.B. intervenne ben prima della pronunzia di detta decisione.
In effetti sul punto la sentenza impugnata se giunge a statuizione corretta, tuttavia espone ragionamento che non può esser condiviso, ma che va corretto.
Nella specie M.S. ha esposto azione di petitio hereditatis, ex art 533 cod. civ., in quanto ha chiesto la restituzione di bene ereditario a lei devoluto quale erede del padre, ma goduto dalla società resistente, sicché trova applicazione puntuale la norma in art 534 cod. civ.che regola appunto i diritti degli aventi causa dall’erede apparente, ossia lo specifico caso sottoposto alla Corte nel presente giudizio.
L’acquisto fatto dalla srl F.V. non può esser fatto salvo in relazione all’azione esperita da M.S., non solo perché detta società non ha dedotto e provato il suo acquisto in buona fede ex art 534 comma 2 cod. civ.– per altro di difficile prospettazione stante il legame di coniugio tra la mandataria ed il legale rappresentante la società acquirente – ma soprattutto ai sensi del comma 3 citato articolo.
Difatti, M.S. ebbe a trascrivere la sua accettazione dell’eredità del padre presso i Registri Immobiliari di Cagliari nel 1987, specificatamente a peso dell’immobile oggetto di vendita.
Di conseguenza, anche se non opponibile, ex art 2909 cod. civ., alla società la sentenza che accertava l’inesistenza di diritti ereditari di A.B. sull’eredità devoluta dal figlio premorto, tuttavia l’acquisto della srl F.V. non era opponibile all’erede, agente ex art 533 cod. civ., non concorrendo le condizioni che regolano appunto la salvezza dei diritti acquistati dai terzi dall’erede apparente, quale appunto era da qualificarsi A.B.
Esito del ricorso
Cassa con rinvio la sentenza n. 4720/2013 della Corte d’appello di Milano, depositata il 30/12/2013
Riferimenti normativi
Cassazione civile, sez. II, sentenza 6 novembre 2018, n. 28277