La parte si costituisce senza produrre la procura al difensore? Il processo è nullo
Secondo la Cassazione, ordinanza 5 novembre 2018, n. 28106, se la procura al difensore non è stata depositata al momento della costituzione in giudizio, ma alla prima udienza, non si ha una regolare costituzione del rapporto processuale e del contraddittorio e il processo, non potendo proseguire, deve essere chiuso in rito.
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI: | |
Conformi: | Cass. civ. sez. III, 21 maggio 2010, n. 12528 |
Difformi: | Non si rinvengono precedenti |
U.I. SpA proponeva opposizione al decreto, con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla società il pagamento di € 42.895,47 euro in favore di L. M., per prestazioni professionali, chiedendo la revoca del decreto e la riduzione dell’importo dovuto.
L.M., tra l’altro, eccepiva l’inammissibilità del giudizio di opposizione per mancanza della procura alle liti.
Il Tribunale rigettava l’eccezione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società a pagare € 7.900,00 compensando le spese del giudizio.
L.M. impugnava la sentenza di fronte alla Corte d’appello di Milano, che ha rigettato l’impugnazione e confermato la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza L.M. ricorre per cassazione.
La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, osserva che, secondo l’orientamento giurisprudenziale, è valida la procura al difensore rilasciata dall’opponente in calce alla copia del decreto che gli sia stata notificata, ma la copia va depositata all’atto della sua costituzione in giudizio, si dà poterne ritenere, implicitamente, l’anteriorità rispetto a tale momento, così come prescrive l’art. 125, comma 2 c.p.c.
Nel caso in esame U.I. SpA non aveva prodotto, nel momento dell’iscrizione a ruolo della causa di opposizione, alcuna procura alle liti, neppure in copia; l’originale della procura, rilasciata in calce al decreto ingiuntivo notificato, ma priva di data è stato depositato, a seguito dell’eccezione di controparte, alla prima udienza.
Al riguardo il giudice di merito osserva che sarebbe irrilevante la carenza di data e che non risultando provata la posteriorità della procura rispetto all’iscrizione a ruolo, si avrebbe avuta una regolare costituzione del rapporto processuale e del contraddittorio.
La conclusione del giudice di merito non è corretta.
Ed invero, è stato affermato che la procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, anche se priva di data certa, deve ritenersi valida se il documento che reca la procura sia depositato al momento della costituzione in giudizio.
Nel caso di specie, ove il documento non è stato depositato al momento della costituzione in giudizio, ma alla prima udienza, non si è, quindi, avuta una regolare costituzione del rapporto processuale e del contraddittorio e il processo, non potendo proseguire, doveva essere chiuso in rito.
Esito del ricorso:
Cassa la sentenza 9 aprile 2013, n. 1526 della Corte d’appello di Milano
Riferimenti normativi:
Cassazione civile sez. II, ordinanza 5 novembre 2018, n. 28106