Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 140/2023 del 14.03.2023 – Prelazione Agraria: Insussitenza. Un filo d’erba non basta per essere Coltivatori Diretti
“L’aver piantato, una volta l’anno, l’erba medica ed averla tagliata per destinarla all’alimentazione dei propri animali allevati ai fini del consumo familiare, non fa di un soggetto un coltivatore diretto ..”
La Vicenda
La vicenda trae spunto dall’azione giudiziale promossa da due coniugi i quali, asserendo di essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla prelazione agraria, e deducendo di essere stati pretermessi nei loro diritti di prelanti, convenivano in giudizio l’acquirente di un immobile con terrenti in parte con loro confinanti, assistita dall’avv. Alessandra Amatucci, al fine di esercitare l’azione di riscatto delle dette proprietà, previa declaratoria di inefficacia dell’atto di compravendita. Gli attori invocavano altresì l’esercizio della prelazione agraria in forza del contratto di affitto avente ad oggetto alcuni fondi acquistati dalla mia assistita.
L’acquirente del fabbricato con terreni si costituiva con il patrocinio del sottoscritto procuratore, contestando in fatto e in diritto la sussistenza della qualità di “coltivatore diretto”, necessario ai fini dell’esercizio dell’azione di riscatto, e rilevava altresì come il contratto di affitto dei terrenti invocato dagli attori al fine di far valere il diritto di prelazione era ampiamente scaduto al momento della stipula compravendita. L’acquirente convenuta comunque chiamava in causa la venditrice del fabbricato con terreni al fine di esercitare la garanzia per evizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1476, 1483 e 1485 c.c.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata venditrice la quale concludeva per il rigetto della domanda dei coniugi, per insussistenza della qualifica di coltivatore diretto, nonché del requisito oggettivo.
La sentenza:
Il Tribunale di Ascoli Piceno, nella persona della Dott.ssa Enza Foti, con la sentenza n. 140/2023 del 14.03.2023, con motivazione egregia, aderendo alle argomentazioni in fatto e in diritto dell’avv. Alessandra Amatucci, respingeva la domanda degli attori, rilevando la mancata dimostrazione dei requisiti ex lege richiesti per l’esercizio della prelazione agraria, condannando gli attori a rifondere le spese legali alla cliente assistita dallo scrivente legale.
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